PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. In attesa della riforma organica delle norme sul diritto allo studio universitario e sullo statuto degli studenti, la legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni, è abrogata.

Art. 2.

      1. In conseguenza di quanto disposto dall'articolo 1, possono iscriversi ai corsi universitari gli studenti in possesso dei requisiti stabiliti dalle leggi vigenti.

Art. 3.

      1. Sono fatti salvi i provvedimenti e gli atti adottati in attuazione della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni, per quanto già applicati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

      1. In attesa della riforma di cui all'articolo 1, lo Stato assicura gli strumenti essenziali affinché le università provvedano a garantire a tutti i cittadini l'esercizio effettivo del diritto allo studio. A tale fine sono previste obbligatoriamente, anche al fine di ottenere un quadro preciso della situazione, prove di accertamento delle disposizioni dei giovani al fine della scelta degli indirizzi di studio. Tali prove, organizzate dagli atenei nei mesi di settembre di ogni anno, hanno carattere orientativo e non costituiscono, in alcun modo, divieto di immatricolazione o di iscrizione. Le università, in coordinamento

 

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con la Conferenza dei rettori delle università italiane, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca, provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a delineare un quadro ricognitivo della condizione studentesca per quanto attiene agli accessi alle università, ai fine di consentire al Ministero dell'università e della ricerca di formulare un progetto per la soluzione sistematica della questione degli accessi.

Art. 5.

      1. Il Ministero dell'università e della ricerca provvede, mediante propri atti di indirizzo, a coordinare con le disposizioni della presente legge le modalità della «formazione regolamentata», di cui alle direttive 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, e successive modificazioni, e 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, al fine di garantire il reciproco riconoscimento dei titoli all'interno degli Stati membri sulla base di criteri uniformi per la formazione specifica del medico generico e del medico specialista, nonché dei medici veterinari, degli odontoiatri e degli architetti.